(Pubblicata nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Molise n. 22 del 1 dicembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge Art. 1. Campo di applicazione 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, riguardante il comparto del personale delle regioni e degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. 3. Le norme della presente legge si applicano al personale della regione Molise, degli enti pubblici non economici da essi dipendenti e degli II.AA.CC.PP., per quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 268/77.