(Pubblicata nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione
                  Molise n. 22 del 1 dicembre 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge
 
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 
   1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge
29 marzo 1983, n. 93, gli istituti giuridici ed economici  risultanti
dall'accordo  nazionale  relativo  al  triennio  1  gennaio  1985-31
dicembre 1987, riguardante il comparto del personale delle regioni  e
degli  enti  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici  decorrono
dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
   3.  Le  norme della presente legge si applicano al personale della
regione Molise, degli enti pubblici non economici da essi  dipendenti
e  degli II.AA.CC.PP., per quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 268/77.